Legge regionale Emilia-Romagna del 2000 numero 20 art. 23


TITOLO II Strumenti e contenuti della pianificazione - CAPO I Pianificazione territoriale regionale - (PIANO TERRITORIALE REGIONALE (P.T.R.))

1. Il Piano territoriale regionale (P.T.R.) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali.
2. Il P.T.R. è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.
3. Il P.T.R. definisce indirizzi e direttive alla pianificazione di settore, ai P.T.C.P. e agli strumenti della programmazione negoziata, per assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
4. [Il P.T.R. può contenere prescrizioni, espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare puntualmente gli ambiti interessati, che prevalgono sulle diverse previsioni contenute negli strumenti provinciali e comunali di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati].
(Comma abrogato dall’art. 65, L.R. 6 luglio 2009, n. 6)

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