Legge del 2013 numero 147 art. 1 - commi da 301 a 400



301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è integrato con 10 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi e la loro fruibilità, nonché per il loro sviluppo e ammodernamento.
304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c) del presente comma, il più efficace utilizzo, in via non esclusiva, delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal medesimo comma, nonché di favorire comunque l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di modalità innovative di finanziamento:
a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al comune interessato uno studio di fattibilità, a valere quale progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e dell'accordo con una o più associazioni o società sportive utilizzatrici in via prevalente. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine allo studio di fattibilità, ove ne valuti positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto delle priorità di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto;
(Lettera così modificata dall’ art. 62, comma 5-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96)
b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato e che può richiedere al proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi è convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera medesima;
c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente, assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il presidente della regione interessata nomina un commissario con il compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio dei ministri, al quale è invitato a partecipare il presidente della regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta, entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;
d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato è fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il predetto aggiudicatario è tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui alla medesima lettera e periodo;
e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.
305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree già edificate.
306. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo femminile del 2014 è attribuito al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.
308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti, documenti e di altro materiale storico, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente, nonché a fornire strumenti per l'attività di riordino normativo. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento delle attività relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle attività. La banca dati del portale è alimentata direttamente dai testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e le relative attività sono svolte, su base convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
311. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, sono abrogati.
312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali, per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei ministri, nonché per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro 1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno 2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.
313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.
314. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 30 è abrogato.
315. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono inserite le seguenti: «nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
316. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».
317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi» sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale».
318. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro per l'anno 2017.
319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a valere sulle risorse del Londo per 10 sviluppo e la coesione stanziate dalla presente legge per il periodo di programmazione 2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, 11 comune di Lampedusa e Linosa, nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma, presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi, istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di Lampedusa e Linosa può richiedere all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:
a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;
b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno - biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.
320. Al fine di consentire le attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).
321. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurano il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente né deroghe alle vigenti disposizioni in tema di personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma è asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorità.
322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio, l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa».
323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la continuità dell'attività della Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa richiesta, è trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo organico del personale della Commissione, appositamente istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il numero delle unità di personale in posizione di comando di cui l'amministrazione può avvalersi ai sensi del comma 2 è ridotto di un numero pari alle unità immesse in ruolo».
324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80 per cento la propria unità produttiva ubicata nei distretti industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative della presente disposizione.
325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale del mandato nonché di cessazione anticipata degli organi provinciali che intervengono in una data compresa tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2014.
326. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresì individuate, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere a), numero 2), e b), del presente articolo».
[327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione.]
(Comma abrogato dall’ art. 5, comma 5, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106)
328. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.
329. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».
330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di amministrazione di SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero dell'economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip Spa, secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore aggiunto.
331. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la società di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è trasferita alla Società Fintecna s.p.a. o a società da essa interamente controllata. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo le procedure e ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento, la società trasferitaria provvede a deliberare la messa in liquidazione della società»;
b) il primo periodo del comma 12 è sostituito dal seguente: «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della società, si provvede alla nomina di un collegio di tre periti designati, uno dalla società trasferitaria, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione della società trasferita».
332. La società EUR Spa può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro il 15 luglio 2014, con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, nel limite massimo di 100 milioni di euro, finalizzata al pagamento di debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. L'anticipazione di liquidità di cui al presente comma è concessa a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della 'Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari', di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
(Comma così sostituito dall’ art. 45-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89)
333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a seguito:
a) della presentazione da parte della società EUR Spa di un piano di rimborso dell'anticipazione di liquidità, maggiorata degli interessi, in cui sono individuate anche idonee e congrue garanzie, verificato da un esperto indipendente designato dal Ministero dell'economia e delle finanze con onere a carico della società;
b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e la società EUR Spa, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora la società non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della società è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione.
(Comma così sostituito dall’ art. 45-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89)
334. Per assicurare il completamento del processo di modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, per la tracciabilità delle vendite e delle rese, è differito al 31 dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo comma è riconosciuto per l'anno 2014.
335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati. Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
336. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, è prorogato al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche.
337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 48.
338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria autonomia, dei princìpi di contenimento della spesa di cui ai commi da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in tempo utile per dare attuazione ai suddetti princìpi, la Banca d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.
339. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, è ripartita annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti da esse vigilati, non possono essere destinate a finalità diverse dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.
340. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».
341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
342. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario» sono soppresse.
[343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125».]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. mm), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
344. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro. La titolarità del relativo progetto formativo è assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura ordinaria».
345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500.000 euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge.
346. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero vi sarà nel corso del 2014. Il fondo può essere utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni mobili strumentali all'attività produttiva, inclusa quella agricola, purché i danni siano in nesso di causalità con l'evento e dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento. Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.
347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai sensi e con le modalità ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi:
a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attività produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011;
b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 14 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;
(Lettera così modificata dall'art. 10, comma 13-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)
c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.
348. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».
349. Al fine di completare le attività finalizzate alla prima fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo anno 2014, il comune dell'Aquila è autorizzato, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.
350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.
351. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.
352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».
353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
354. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto.
355. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-quater) è aggiunta la seguente:
«n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento della quota nazionale e regionale del contributo di solidarietà, nel limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».
356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, nonché alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e 6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 504, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
357. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti ed eventi sismici.
358. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.
359. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.
360. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2014».
361. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1, ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.
1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), o ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato autorizzati.
1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione».
362. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli istituti coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.
363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
364. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, è prorogata di ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unità di progetto Sicurezza e qualità della regione Veneto è tenuto a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile il rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta contabilità.
365. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto legislativo.
366. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;
b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono inserite le seguenti: «nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva,».
367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate per gli anni 2015, 2016 e 2017 le possibilità assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo 3-bis.
(Comma così sostituito dall’ art. 7, comma 9-quinquies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164)
368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che hanno sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.
370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.
371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, sono destinati:
a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.
372. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.
374. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute alla violenza di genere e sui bambini.
375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in 67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346 a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, è disposto, a titolo di concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo svolgimento delle attività strumentali necessarie al perseguimento dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione dei protocolli d'intesa, tra le singole università e la regione interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
378. È rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
379. Per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio.
380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.
382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
383. Il regolamento di cui al comma 382 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasparenza e pubblicità dei procedimenti concernenti l'assegnazione dei contributi;
b) semplificazione e celerità dei procedimenti;
c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalità giuridica; assenza di finalità di lucro; storicità della presenza dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale e internazionale dell'attività svolta; possesso di un consistente e notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie; svolgimento di attività e di programmi di ricerca e di formazione di rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione tra più istituti culturali; capacità di attrarre capitali privati e promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attività e prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale; disponibilità di sede e di attrezzature idonee e adeguate; costituzione degli stessi e svolgimento di un'attività continuativa da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale; svolgimento di attività di ricerca e di formazione di interesse pubblico, a livello nazionale o internazionale;
d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo unicità di visione e conseguente programmazione delle risorse statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
e) orientamento del sistema di contribuzione statale prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle regioni e dagli enti locali;
f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti Commissioni parlamentari;
g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per l'utenza;
h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai contributi statali di cui alle lettere f) e g);
i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1 della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo secondo le modalità prescritte.
384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» è sostituita dalla seguente: «premi» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non accompagnate da apporto economico».
385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato.
386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di Napoli è destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.
387. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 222:
1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole: «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno seguente»;
2) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente più vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis, valutando anche la possibilità di decentrare gli uffici»;
3) l'ottavo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla base delle attività effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua compatibilità con gli obiettivi di riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per le valutazioni di competenza ed è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia del demanio»;
b) al comma 222-bis:
1) il quarto periodo è soppresso;
2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo le modalità ed i termini determinati con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi per l'uso degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi dalle stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio, sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi riportati»;
c) il comma 224 è sostituito dal seguente:
«224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo, le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222 a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale l'amministrazione locataria può avvalersi della facoltà di comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.
389. Le disposizioni del comma 388 del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare già costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.
(Comma così modificato dall'art. 24, comma 2-ter, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89)
390. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operatività dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono altresì escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b), le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a una maggiore mobilità del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1° gennaio 2013 ai fondi di cui al comma 6».
391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le competenti Commissioni parlamentari e la società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.
392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento».
393. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili, appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, da trasferire all'Agenzia del demanio per la successiva dismissione.
394. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».
395. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facoltà di optare, in luogo dell'indennità prevista per la carica, per la corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del primo periodo del presente comma è utile ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista finanziario.
396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione».
398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».
400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio indicati al comma 398:
a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;
b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo»;
2) dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:
«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, è stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del 40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40 per cento»;
c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, è abrogato;
d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno successivo alla stessa data»;
2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le parole: «per il periodo già decorso» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;
e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva»;
f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4 è abrogato;
g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. È abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;
h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1, il secondo comma è abrogato;
2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo è soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti;
3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono abrogati;
4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;
i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati gli uffici elettorali di sezione;
l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo è soppresso;
m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i contrassegni delle liste ammesse in modo più razionale, al fine di evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai quali».

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