Legge del 2013 numero 147 art. 1 - commi da 1 a 100




1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli del ricorso al mercato si in7tendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato 2 è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2014.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.
4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:
a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternità e della paternità di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.
5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INP-DAP) si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35 della legge n. 448 del 1998.
6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinata, per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il complesso delle risorse è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
[7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 6, primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale, di bonifica di beni contenenti amianto e di altri interventi in materia di politiche ambientali.
(Comma così modificato dall’ art. 13, comma 9, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il 1° marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle risorse definiscono, con una o più proposte, le azioni e gli interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce, in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresì gli strumenti di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna amministrazione può avviare le attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la necessità del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di bilancio nel limite delle disponibilità annuali. Sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi revocati, nonché i fabbisogni annuali per il triennio successivo e per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro, entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali nell'ambito del disegno di legge di stabilità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore delle amministrazioni assegnatane delle risorse di cui al comma 6 su richiesta del Ministro per la coesione territoriale.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione può essere destinata, nell'ambito della programmazione, a interventi di emergenza con finalità di sviluppo anche nel settore agricolo.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale riprogrammazione sui singoli interventi.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
[11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione dei relativi impatti.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 704, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economi a e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma.
13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall'Accordo di partenariato.
15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.
16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l'Accordo di partenariato.
17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.
18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo 2014-2020, è autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero massimo di 120 unità altamente qualificate, eventualmente anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono definiti criteri e modalità per l'attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le funzioni per le quali è stato assunto e non può essere destinato ad attività diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi europei.
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro 5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni 2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato, nonché a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo governance ed assistenza tecnica 2014-2020.
20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma 18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare, annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalità di cui al comma 18 sono iscritte corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a fronte delle spese rendicontate.
21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari a 5.520.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, è concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare la compatibilità dell'incentivo istituito dal presente comma con il mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di 200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non può superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non può comunque superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. L'incentivo di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse le modalità di interruzione dell'incentivo al raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.
23. Per l'attivazione, in collaborazione con le università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo, finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei Paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per l'anno 2014.
24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la migliore gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.
25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito turistico.
26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei finanziamenti agevolati.
27. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese.
28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonché di sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli standard di qualità dell'ospitalità italiana, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi volti a fornire una più corretta e dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014 è concesso un contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attività di promozione di certificazione del marchio «Ospitalità Italiana - Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.
29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.
30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la parte eccedente l'importo di 5 milioni di euro, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di cui al presente comma non possono essere in alcun modo destinate al finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike Fighter).
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 695, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018)
31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di età compresa tra i 18 e i 40 anni.
32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al primo periodo è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente».
33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicità on line) - 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».
34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441».
35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».
36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Per il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C3 64/06, in vigore dal 1° gennaio 2012, è autorizzato un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. (14)
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 634, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo allo sviluppo bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare. Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, è espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.
41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
42. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le seguenti: «per finalità di sostegno dell'economia,».
43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.
44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato».
45. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.
46. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:
«8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere garantiti dallo Stato secondo criteri e modalità stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del più efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla finanza pubblica, è istituito il Sistema nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un consiglio di gestione, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai componenti del consiglio di gestione è riconosciuto un compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. La Sezione è destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le attività e le passività del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo è concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonché i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali».
50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore».
51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose».
52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 8-ter è aggiunto il seguente:
«8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa può prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020».
53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalità, sono assegnati 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con apposita delibera del CIPE sono altresì assegnati al predetto Fondo di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali di riparto di cui al comma 6. La dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
(Comma così modificato dall’ art. 8-bis, comma 2, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33)
54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità di cui al secondo periodo possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4, della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n. 580 del 1993.
56. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro per l'anno 2015, destinato al sostegno delle imprese che si uniscono in numero almeno pari a cinque in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attività di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realtà produttive.
(Comma così modificato dall’ art. 1, comma 6, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, successivamente, dall’ art. 1, comma 641, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
57. Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati. Ai fini della loro ammissibilità, i programmi devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:
(Alinea così sostituito dall’ art. 1, comma 642, L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016)
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware a codice sorgente aperto per la crescita e il trasferimento di conoscenze alle scuole, alla cittadinanza, agli artigiani e alle microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e a microimprese;
d) messa a disposizione di tecnologie di fabbricazione digitale da parte dei soggetti di cui al comma 56;
e) creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 6, lett. b), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015)
58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e 57.
59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei commi 56 e 57.
60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.
61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione.
62. All'articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma» sono soppresse.

63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, e comunque le spese anticipate di cui all'articolo 15, primo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione agli atti a repertorio dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione di gravami o spese non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione di atti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende, se in tal senso richiesto da almeno una delle parti e conformemente all'incarico espressamente conferito; nei casi previsti dalla presente lettera, il notaio deve ricusare il suo ministero se le parti non depositano, antecedentemente o contestualmente alla sottoscrizione dell'atto, l'importo dei tributi, degli onorari e delle altre spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 142, lett. a), L. 4 agosto 2017, n. 124)
[64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 142, lett. b), L. 4 agosto 2017, n. 124)
65. Le somme depositate nel conto corrente di cui al comma 63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono impignorabili a richiesta di chiunque ed impignorabile è altresì il credito al pagamento o alla restituzione delle stesse.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 142, lett. c), L. 4 agosto 2017, n. 124)
66. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 63, il notaio o altro pubblico ufficiale può disporre delle somme di cui si tratta solo per gli specifici impieghi per i quali gli sono state depositate, mantenendo di ciò idonea documentazione. Nei casi previsti dalla lettera c) del comma 63, eseguite la registrazione e la pubblicità dell'atto ai sensi della normativa vigente, verificata l'assenza di gravami e formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto o da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a favore degli aventi diritto. Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 142, lett. d), L. 4 agosto 2017, n. 124)
66-bis. Il notaio o altro pubblico ufficiale può recuperare dal conto dedicato, a seguito di redazione di apposito prospetto contabile, le somme di cui al comma 63 che abbia eventualmente anticipato con fondi propri, nonché le somme in esso versate diverse da quelle di cui al medesimo comma 63.
(Comma inserito dall’ art. 1, comma 142, lett. e), L. 4 agosto 2017, n. 124)
67. Gli interessi maturati su tutte le somme depositate, al netto delle spese e delle imposte relative al conto corrente, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito agevolato destinati ai finanziamenti alle piccole e medie imprese, secondo le modalità e i termini individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Entro lo stesso termine il Consiglio nazionale del notariato elabora, ai sensi della lettera f) dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e successive modificazioni, princìpi di deontologia destinati a individuare le migliori prassi al fine di garantire l'adempimento regolare, tempestivo e trasparente di quanto previsto dai commi 63, 65, 66 e 66-bis del presente articolo, nonché dal presente comma. Del pari provvedono gli organi preposti, secondo i rispettivi ordinamenti, alla vigilanza degli altri pubblici ufficiali roganti.
(Comma così sostituito dall’ art. 1, comma 142, lett. f), L. 4 agosto 2017, n. 124)
68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa, è autorizzata la spesa di 335 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la realizzazione di nuove opere è data priorità a quelle già definite da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016.
70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico»;
b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono inserite le seguenti: «nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorità per le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».
71. È autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:
a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E. previsti dal 43° atto attuativo della Convenzione generale sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con presa d'atto da parte del CIPE;
b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.
[72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente:
«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa remissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario, nonché applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto».]
(Comma abrogato dall’ art. 217, comma 1, lett. mm), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016)
73. Al fine di assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (REI) Spa, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.
74. Al fine di completare il finanziamento della tratta Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto definitivo entro il 30 settembre 2014, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
75. In considerazione della strategicità dell'intervento relativo al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/ AC Napoli-Bari sono realizzate con le modalità previste dalle lettere b) e c) del comma 232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il CIPE può approvare i progetti preliminari delle opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine è autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a carico dello Stato.
77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuità territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.
78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2010».
80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti 2012-2016, sottoscritto con REI, è autorizzata la contrattualizzazione dei predetti interventi.
81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi, ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di Messina e migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo Stretto, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per uno studio di fattibilità da redigere entro il 30 settembre 2014. In caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 81.
83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole, della velocità commerciale, delle economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.
85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.
86. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
87. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti: «L, M e N1».
88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara. Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e sono finalizzate dal CIPE con priorità per la metrotramvia di Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.
(Comma così modificato dall’ art. 4, comma 4-bis, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164)
89. È autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014 per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
90. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».
91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima società di gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, quantificati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in euro 4.815.995,10, rimangono nelle disponibilità della società di gestione.
(Comma così sostituito dall’ art. 12-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172)
92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
«l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore;
l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;
l-quater) svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;
b) all'articolo 10, comma 1:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano i seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi interessi contrapposti;
3) anzianità di costituzione, avvenuta con atto notarile, di almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di attività svolte nell'interesse professionale della categoria;
4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in almeno venti circoscrizioni provinciali;
6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni, di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica, trasporto merci e spedizione;
7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderisce»;
2) la lettera g) è abrogata.
93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2, lettere l-bis), l-ter) e l-quater), del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
94. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la lettera h) è abrogata. Le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono esercitate, in via transitoria, dalle province.
95. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.
96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.
97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA. 33807(2011/N) - Italia], nonché per l'avvio del Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga autorizzato dalla Commissione europea è autorizzata la spesa di 20,75 milioni di euro per l'anno 2014.
(Comma così modificato dall’ art. 6, comma 5-sexies, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164)
98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.
99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e di 70 milioni di euro nel 2015.
100. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

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