Legge del 2011 numero 180 art. 20


CAPO VI Norme finali (NORMA FINANZIARIA)

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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