Legge del 2011 numero 180 art. 14


CONSORZIO OBBLIGATORIO NEL SETTORE DEI LATERIZI

1. È costituito dalle imprese del settore dei laterizi, ai sensi dell'articolo 2616 del codice civile, produttrici di prodotti in laterizio rientranti nel codice Ateco 23.32., un consorzio obbligatorio per l'efficientamento dei processi produttivi nel settore dei laterizi (COSL), per la riduzione del loro impatto e il miglioramento delle performance ambientali e per la valorizzazione della qualità e l'innovazione dei prodotti, con sede legale presso il Ministero dello sviluppo economico.
2. Il COSL, senza fini di lucro, ha durata ventennale e comunque connessa alla permanenza dei presupposti normativi della sua costituzione. Può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti normativi della sua costituzione vengano meno prima della scadenza del termine della durata.
3. Il COSL ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fini di lucro ed è costituito per creare e gestire un Fondo alimentato dai consorziati sulla base di un versamento obbligatorio espresso in percentuale, il quale viene riportato su ogni fattura emessa per la vendita e cessione di prodotto, al fine di incentivare la chiusura di unità produttive di laterizi più vetuste e meno efficienti in termini di elevati costi energetici ed ambientali. A tale scopo il COSL fissa a carico dei consorziati un contributo a fondo perduto per ogni tonnellata di capacità produttiva smantellata, con riferimento ad impianti caratterizzati da consumi energetici superiori alla soglia minima ambientale, da valutare in termini di consumo energetico medio per tonnellata di materiale prodotto. Può altresì essere destinatario di finanziamenti nazionali o comunitari, di eventuali contributi di terzi, in caso di consulenze o servizi resi dal COSL stesso, di eventuali contributi straordinari dei consorziati, su delibera dell'assemblea.
4. Una percentuale del Fondo potrà essere destinata al finanziamento di quota parte delle spese annuali di ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese consorziate riferite allo studio di materiali e soluzioni in laterizio con elevata capacità di isolamento termico, al fine di ridurre l'impatto ambientale degli edifici.
5. Lo statuto del COSL, sottoposto all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico, prevede la costituzione degli organi sociali secondo la disciplina del codice civile, prevedendo altresì che, in caso di cessazione anticipata o scioglimento, il patrimonio residuo venga redistribuito tra i consorziati esistenti al momento dello scioglimento.
6. Il COSL svolge la propria attività in collegamento e collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico e con le altre amministrazioni competenti, ove necessario.
7. Il COSL è sottoposto alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, secondo modalità idonee ad assicurare che la gestione sia efficace ed efficiente in rapporto all'oggetto consortile. A questo scopo, il COSL provvede ad inviare al Ministero dello sviluppo economico il piano operativo annuale ed il bilancio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2011 numero 180 art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti