Legge del 2010 numero 96 art. 8


MODIFICA DELL' ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 4 FEBBRAIO 2005, N. 11, IN MATERIA DI RELAZIONI ANNUALI AL PARLAMENTO

1. L' articolo 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - (Relazioni annuali al Parlamento). - 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione che indica:
a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea;
b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea;
c) le strategie di comunicazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.
2. Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta alle Camere una relazione sui seguenti temi:
a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresi l'elenco dei Consigli europei e dei Consigli dei Ministri dell'Unione europea tenutisi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati;
b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea con l'esposizione dei principi e delle linee caratterizzanti la politica italiana nei lavori preparatori e nelle fasi negoziali svolti in vista dell'emanazione degli atti legislativi dell'Unione. La relazione reca altresi l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo;
c) la partecipazione dell'Italia all'attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e per la pesca; politica per i trasporti e le reti transeuropee; politica per la società dell'informazione e le nuove tecnologie; politica per la ricerca e l'innovazione; politica per lo spazio; politica energetica; politica per l'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica per la salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. La relazione reca altresi i dati consuntivi, nonché una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti;
d) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresi una valutazione di merito sull'efficacia delle predette politiche di coesione;
e) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome;
f) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee trasmettono le relazioni di cui ai commi 1 e 2 anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.".

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