Legge del 2009 numero 99 art. 62


MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 LUGLIO 2003, N. 188
1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera r), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
b) all'articolo 6, comma 2, la lettera a) è abrogata e alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente ai servizi a committenza pubblica»;
c) all'articolo 9, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287»;
d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità»;
e) all'articolo 17:
1) al comma 3, primo periodo, le parole: «di circolazione» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti»;
2) al comma 10, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2008» sono soppresse;
3) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti princìpi:
a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzare il costo del servizio universale;
b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;
c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;
d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie»;
f) all'articolo 20
1) al comma 2, le lettere g), h) e i) sono abrogate;
2) al comma 5, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) servizi di manovra;
c-ter) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;
c-quater) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura»;
3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie»;
4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato»;
g) all'articolo 23:
1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle tracce orarie richieste» sono inserite le seguenti: «e degli eventuali servizi connessi»;
2) al comma 5, al terzo periodo, le parole: «, e comunque non superiore a dieci anni,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali»;
3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono inserite le seguenti: «e dei servizi connessi»;
h) all'articolo 24, comma 1, le parole: «sotto forma di tracce orarie» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere b) e c)»;
i) all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2009 numero 99 art. 62"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti