Legge del 2009 numero 99 art. 38


PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE ENERGETICO
1. Al fine di promuovere la ricerca e la sperimentazione nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica, è stipulata un'apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per i fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un piano operativo che, fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:
a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonché realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in formazioni geologiche profonde e idonee, anche a fini di coltivazione, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;
b) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo di ausilio alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (GNEP), «International Projecton Innovative Nuclear Reactorsand Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica», «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER) e «Broader Approach», ad accordi bilaterali, internazionali di cooperazione energetica e nucleare anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza, nonché partecipazione attiva ai programmi di ricerca, con particolare attenzione a quelli comunitari, nel settore del trattamento e dello stoccaggio del combustibile esaurito, con specifica attenzione all'area della separazione e trasmutazione delle scorie;
c) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e microcogenerazione;
d) partecipazione ai progetti per la promozione delle tecnologie «a basso contenuto di carbonio» secondo quanto previsto dall'Accordo di collaborazione Italia-USA sui cambiamenti climatici del luglio 2001 e dalla Dichiarazione congiunta sulla cooperazione per la protezione dell'ambiente tra l'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti d'America e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.
4. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
«Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta»;
b) al terzo periodo, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2010»;
c) le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d)definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;
presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto».

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