Legge del 2009 numero 88 art. 42


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2003/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 15 LUGLIO 2003, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 68/151/CEE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DI TALUNI TIPI DI SOCIETA'
1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
«Gli atti delle società costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali è obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma».
2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «registro delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,».

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2009 numero 88 art. 42"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti