Legge del 2009 numero 88 art. 12


MODIFICA ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164, RECANTE NUOVA DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, né produrre vini Chianti DOCG».

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