Legge del 2005 numero 15 art. 8


1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole da: "entro quindici giorni" fino a: "richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate";
b) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
c) al comma 5:
1) dopo le parole: "dal concedente" sono inserite le seguenti: "ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario";
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto";
d) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni".

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2005 numero 15 art. 8"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti