Legge del 2005 numero 15 art. 7


1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono soppresse le parole: ", nei casi previsti dalla legge,";
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento".

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