Legge del 2004 numero 6 art. 18


1. All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè i decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
"m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate".
3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonchè ai decreti che istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che istituiscono o modificano l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;".

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