Legge del 2004 numero 6 art. 10


1. All'articolo 429 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare".

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