Legge del 2002 numero 166 art. 43


ULTERIORI DISPOSIZIONI PER GARANTIRE GLI INTERVENTI NELLE ZONE DEL BELICE COLPITE DAL SISMA DEL 1968
1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il trasferimento in proprietà delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, è disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.
3. Gli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonché dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2009 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte già pagate.
(Termine prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 2, comma 19, L. 24 dicembre 2003, n. 350, al 31 dicembre 2005 dall'art. 1, comma 507, L. 30 dicembre 2004, n. 311, al 31 dicembre 2006 dall'art. 1, comma 126, L. 23 dicembre 2005, n. 266, al 31 dicembre 2007 dal comma 8-ter dell'art. 6, D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, al 31 dicembre 2008 dall'art. 19-bis, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione e al 31 dicembre 2009 dal comma 9 dell'art. 2, L. 22 dicembre 2008, n. 203)
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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