Legge del 2002 numero 166 art. 12


REGOLAZIONE DI PARTITE DEBITORIE CON LE FERROVIE CONCESSE ED IN EX GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA
1. La regolazione delle partite debitorie con le ferrovie concesse ed in ex gestione commissariale governativa prevista dall'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' effettuata, nei limiti delle risorse ivi assentite, sulla base dei disavanzi maturati alla data del 31 dicembre 2000, relativi ai servizi di competenza statale, comprensivi degli oneri per trattamento di fine rapporto e ferie non godute del personale dipendente, come risultanti dai bilanci debitamente certificati dagli organi di controllo, procedendo a compensare in diminuzione del disavanzo, cosi' determinato, eventuali partite creditorie per lo Stato.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti beneficiari dovranno produrre apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante e dal collegio sindacale ovvero dal collegio dei revisori dei conti, da cui si evinca l'ammontare del disavanzo da ripianare.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a compiere opportune verifiche in ordine ai dati esposti nelle autocertificazioni presentate dalle aziende.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2002 numero 166 art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti