Legge del 2002 numero 166 art. 15


PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE SULLA RETE NAZIONALE
1. Per la realizzazione di un programma di interventi ed azioni diretti al miglioramento della sicurezza stradale sulla rete classificata nazionale, con priorita' per le strade ad elevata incidentalita' e con particolare attenzione alla installazione di adeguate reti di protezione sui viadotti autostradali e stradali, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in coerenza con il Piano nazionale della sicurezza stradale approvato dal CIPE, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 20.000.000 di euro per l'anno 2002, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che l'Ente nazionale per le strade (ANAS), o gli enti destinatari delle competenze trasferite, sono autorizzati ad effettuare.
2. Per una migliore sicurezza stradale, il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' tenuto ad adottare il regolamento di cui all'articolo 22, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ai fini dell'attuazione dei Piani urbani di mobilita'.
3. Nell'ambito del programma di cui al comma 1 si procede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, all'obbligatoria installazione nelle autostrade, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modificazioni, di reti di protezione sui viadotti e sui cavalcavia. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia gia' intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, il disposto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.
6. Per la verifica della puntuale attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' di completamento della rete autostradale affidata in concessione, il soggetto concedente provvede annualmente ad accertare l'effettiva realizzazione di quanto previsto nei rispettivi piani finanziari, assumendo le eventuali iniziative a norma di convenzione, e redige annualmente una relazione da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede a trasmetterla alle competenti Commissioni parlamentari.

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