Legge del 2001 numero 136 art. 3


DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IMMOBILI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA
1. L'amministrazione della difesa è esonerata dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, fino al 30 giugno 2009, la medesima amministrazione può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
(Comma così modificato dall'art. 4-bis, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).
3. Sostituisce il comma 3 dell'art. 10, D.L. 18 gennaio 1992, n. 9.

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