Legge del 2001 numero 136 art. 1


Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato
All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (Inserisce il comma 01 all'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448);
b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Ministro delle finanze», sono inserite le seguenti: «e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente»;
c) (Aggiunge i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448);
d) il comma 2 è abrogato;
e) al comma 3, le parole: «l'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «la gestione»;
f) (Sostituisce il comma 4 dell'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448);
g) (Aggiunge i commi da 6-bis a 6-quinquies all'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448);
h) al comma 7, dopo le parole: «del presente articolo», sono inserite le seguenti: «, salvo quanto diversamente previsto,»;
i) (Aggiunge il comma 8-bis all'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448);
l) (Aggiunge il comma 9-bis all'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448);
m) al comma 10, sono soppresse le parole: «e sull'attività delle società di cui al comma 3»;
n) (Aggiunge i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater all'art. 19, L. 23 dicembre 1998, n. 448).
Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37.
Le disposizioni del presente articolo possono essere utilizzate per la dismissione degli immobili del Ministero della difesa individuati con decreto del Ministro della difesa. In particolare, agli immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e che siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte degli enti locali, con l'impegno di destinazione ad uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni del presente articolo.

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