Legge del 2000 numero 422 art. 17


MODIFICA ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1976, N. 898
1.Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come sostituito dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente:
"L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, come modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea".

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