Legge del 2000 numero 422 art. 10


SOSTANZE E PRODOTTI INDESIDERABILI NELL'ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI: CRITERI DI DELEGA
1. L'attuazione della direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, sarà informata al principio e criterio direttivo del divieto di utilizzazione nell'alimentazione degli animali destinati al consumo alimentare di antibiotici ad azione auxinica e di organismi geneticamente modificati (OGM), nonché, per tutti gli animali da allevamento, di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti animali incompatibili con l'alimentazione naturale ed etologica delle singole specie. Negli allevamenti ittici sarà consentita la somministrazione di mangimi contenenti proteine di pesci.

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