Legge del 2000 numero 340 art. 30


PUBBLICITÀ DELLE FUSIONI E SCISSIONI DELLE SOCIETÀ
1.(Sostituisce il comma quarto dell'art. 2501 -bis del codice civile: "Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese.").
2.Nel comma primo dell’articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l’estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese").
3. (Sostituisce il comma primo dell'art. 2503 del codice civile:"La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all’iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.").
4.Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis del codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione".
5.II comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile è abrogato.
6. (Sostituisce l'art. 2504-sexies del codice civile: "Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter.").
7.Il comma quinto dell'articolo 2504-octies del codice civile è abrogato.

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