Legge del 2000 numero 340 art. 18


TERMINI
1. I testi unici di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto, è fissato in novanta giorni.
4. (Sostituisce il comma 4 dell'art. 1, L. 8 ottobre 1997, n. 352:" Il testo unico può essere aggiornato, secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali".).
5. (Sostituisce il comma 6 dell'art. 1, L. 8 ottobre 1997, n. 352: " Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.").
6.I termini per il deposito di atti ovvero per la presentazione di domande al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono unificati in giorni trenta

.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2000 numero 340 art. 18"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti