Legge del 2000 numero 340 art. 20


RETE AUTOSTRADALE E STRADALE NAZIONALE
1.(Aggiunge un periodo alla lettera b) del comma 4, dell'art. 1, L. 15 marzo 1997, n. 59: "Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.").

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