Il progetto di fusione



Il progetto di fusione, reso obbligatorio con il recepimento della normativa comunitaria, è il primo atto del procedimento di fusione e rappresenta il contenuto dell'accordo raggiunto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione sulle modalità e condizioni in cui si svolgerà l'operazione di fusione. Esso costituisce pertanto un adempimento necessario e preliminare alla fusione stessa.

Il progetto, così come disciplinato dall'attuale art. 2501 ter cod. civ. , è stato inserito per la prima volta con il D. Lgs. 22/91 . In precedenza gli amministratori delle società partecipanti alla fusione erano soliti redigere un documento che riepilogasse il contenuto dell'operazione. Tale documento non aveva tuttavia alcun riscontro normativo nota1, assolvendo esclusivamente ad una funzione informativa nei confronti dei soci.

A seguito dell'entrata in vigore del citato D. Lgs. 22/91 , il progetto di fusione ha assunto una funzione informativa anche nei confronti dei terzi i quali, a seguito dell'iscrizione nel registro delle imprese, possono venire a conoscenza dei modi, tempi e condizioni dell'operazione.

Il novellato testo dell'art. 2501 ter cod. civ. riproduce la disposizione dell'art. 2501 bis cod. civ. (da ultimo modificata nel 2010 ), salva la previsione secondo cui tra l'iscrizione del progetto di fusione e la data fissata per la delibera di fusione devono decorrere trenta giorni, a meno che i soci unanimemente non vi rinuncino. Si noti che il testo vigente fino al dicembre 2003 prevedeva il decorso di "un mese", senza che fosse possibile farvi deroga da parte dei soci.

Secondo il citato art. 2501 ter cod. civ. , gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere un "progetto di fusione", dal quale devono in ogni caso risultare:
  1. il tipo, la denominazione o ragione sociale e la sede delle società partecipanti alla fusione;
  2. l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
  3. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
  4. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  5. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
  6. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
  7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
  8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

La funzione del progetto di fusione consiste quindi nell'informare i soci o i terzi sulle modalità e sui contenuti dell'operazione. Tale funzione informativa è garantita dall'obbligo di iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.

L'obbligo di pubblicazione per estratto del progetto di fusione sulla Gazzetta Ufficiale è stato abrogato dall'art. 30 della Legge 340/00. Attualmente, l'unica incombenza imposta alle società di capitali è costituita dal termine minimo di 30 giorni che devono intercorrere tra il deposito del progetto di fusione presso il registro delle imprese e la data della delibera assembleare di fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con decisione presa all'unanimità.

A questi ultimi, infine, è attribuito il potere, prima non riconosciuto, di modificare il progetto di fusione limitatamente agli aspetti che non incidono sui diritti loro o di terzi. Tale disposto introduce una importante novità nell'ambito della disciplina della fusione. In precedenza, infatti, i soci potevano solamente approvare il progetto ovvero respingerlo "in toto", con la conseguenza che in caso di mancata approvazione del progetto da parte dei soci, l'intero procedimento di fusione sarebbe dovuto ricominciare dal principio.

Note

nota1

Ad eccezione delle società quotate in borsa, per le quali si prevedeva l'obbligo di redigere una proposta di fusione (ex DPR 136/75, abrogato dall'art. 214 D. Lgs. 58/98).
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Prassi collegate

  • Quesito n. 878-2014/I, Fusione di sas in srl e obbligo della relazione di stima
  • Quesito n. 160-2011/I, Deposito del progetto di fusione nel registro delle imprese e presso la sede sociale

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