Legge del 2000 numero 248 art. 4


1. Nell'articolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell’esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, possono essere ordinati dall'autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione".

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 2000 numero 248 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti