Legge del 2000 numero 248 art. 1


CAPO I Disposizioni generali
1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella codificata con condizioni di accesso particolari".

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