Legge del 1999 numero 394 art. 37


Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido
Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire il collocamento dello straniero e l'assistenza economica a suo favore. La predetta Direzione provinciale provvede altresì all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.
Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al comma 1, quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro cinque giorni alla competente Direzione provinciale del lavoro che provvede all'iscrizione dello straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.
Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda, dell'interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di collocamento. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36, commi 3 e 4.
Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione nelle liste di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 489, equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.

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