Legge del 1999 numero 394 art. 30


Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato

L'autorizzazione al lavoro dello straniero residente all'estero è rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all'articolo 29.
La richiesta di cui al comma 1 deve contenere:
a) le complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio, le complete generalità del datore di lavoro committente;
b) le complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri che si intende assumere;
c) l'impegno di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria o comunque applicabili;
d) la sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro;
e) l'indicazione delle modalità di alloggio.
Alla richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:
a) il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria e artigianato, munito della dicitura di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto di lavoro subordinato non riguardi l'attività d'impresa;
b) copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero, sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso di soggiorno;
c) copia della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante la sua capacità economica.
L'autorizzazione al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda, previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del testo unico e della congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa o del lavoro a domicilio, secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi di cui al comma 5, lettera c).

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