Legge del 1999 numero 130 art. 7-ter


NORME APPLICABILI
1. Alla costituzione di patrimoni destinati aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6.

(Articolo aggiunto dall'art. 2, comma 4-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.)

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