Legge del 1999 numero 130 art. 7


ALTRE OPERAZIONI

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili:
a) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante l'erogazione di un finanziamento al soggetto cedente da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli;
b) alle cessioni a fondi comuni di investimento, aventi per oggetto crediti, costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Nel caso di operazioni realizzate mediante erogazione di un finanziamento, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore.
2-bis. Nel caso di operazioni realizzate mediante cessione a un fondo comune di investimento, i servizi indicati nell'articolo 2, comma 3, lettera c), possono essere svolti, in alternativa ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, dalla società di gestione del risparmio che gestisce il fondo. Alle cessioni dei crediti effettuate in favore del fondo si applicano gli articoli 4 e 6, comma 2, della presente legge, nonché le restanti disposizioni della presente legge, in quanto compatibili.
(Comma aggiunto dalla lett. f) del comma 1 dell’art. 12, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145)
2-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-bis, si applicano, in quanto compatibili, alle imprese ed ai soggetti ivi menzionati ai fini dell'investimento nelle quote dei fondi di cui all'articolo 7, comma 2-bis.
(Comma aggiunto dalla lett. f) del comma 1 dell’art. 12, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145)
2-quater. La presente legge si applica altresì alle operazioni di cartolarizzazione di crediti sorti dalla concessione di uno o più finanziamenti da parte della società emittente i titoli. Nel caso di operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, i richiami al cedente e al cessionario devono intendersi riferiti, rispettivamente, al soggetto finanziato e al soggetto finanziatore e i richiami ai debitori ceduti si intendono riferiti ai soggetti finanziati. A tali operazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
(Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 6 dell’art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 91)
2-quinquies. Dalla data certa dell'avvenuta erogazione, anche in parte, del finanziamento relativo alle operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 2-quater, sui crediti sorti e sulle somme corrisposte dai debitori sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
(Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 6 dell’art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 91)
2-sexies. Nelle operazioni di cui al comma 2-quater i titoli emessi dalle società per finanziare l'erogazione dei finanziamenti o l'acquisto dei crediti sono destinati ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 6 dell’art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 91)
2-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, in aggiunta agli altri obblighi previsti dalla presente legge, verificano la correttezza delle operazioni poste in essere ai sensi del comma 2-quater e la conformità delle stesse alla normativa applicabile.
(Comma aggiunto dalla lettera f) del comma 6 dell’art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 91)

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