Legge del 1997 numero 352 art. 8


abrogato [ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO]
[1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio artistico, scientifico e culturale, le soprintendenze possono stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 . Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono a carico delle medesime associazioni; continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 7 delle legge 11 agosto 1991, n. 266
(Comma così modificato dall'art. 8, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, riportato alla voce Terremoti]
( Articolo abrogato dall'art. 166, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490).

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