Legge del 1997 numero 352 art. 7


abrogato [PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA, NELLE SCUOLE, DEL PATRIMONIO ARTISTICO, SCIENTIFICO E CULTURALE]
[1. Il Ministero per i beni e le attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili [Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente e la soprintendenza]. [Al finanziamento della quota a carico della singola soprintendenza si provvede mediante utilizzo e nei limiti del fondo per le iniziative e le attività culturali di cui al comma 7 dell'articolo 2].
(Comma così modificato dall' art. 4, L. 21 dicembre 1999, n. 513 e dall' art. 4, L. 12 luglio 1999, n. 237)
1-bis. Al fine di diffondere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, le scuole possono stipulare convenzioni con i musei per la formazione dei docenti
(Comma aggiunto dall' art. 3, L. 12 luglio 1999, n. 237)].
(articolo abrogato dall'art. 184 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell' art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, a decorrere dal 1° maggio 2004.

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