Legge del 1996 numero 52 art. 54


Capo IX - Relazioni con la comunità
Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/62, n. 1017/68, n. 4056/86, n. 3975/87 e n. 4064/89, in materia di concorrenza, è competente a provvedere:
a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunità europee;
b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunità europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato.
Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalità previste dalla normativa comunitaria, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunità europee, può chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.
Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunità europee e non possono essere utilizzati ad altri fini.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facoltà indicati al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorità nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, gli articoli 85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della medesima legge n. 287 del 1990. L'Autorità informa la Commissione delle Comunità europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma dei regolamenti comunitari.

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