Legge del 1996 numero 52 art. 39


Trasporti marittimi di merci pericolose o inquinanti
Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese ad attuare la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità europea o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri:
a) obbligo del comandante o dell'operatore di una nave diretta a porti marittimi della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, nonché dello spedizioniere o del caricatore di tali merci, di fornire le informazioni sulla nave e sulla natura e sistemazione a bordo delle merci pericolose o inquinanti, nonché ogni altra informazione in caso di incidente o di situazione in mare che costituisca una minaccia per la fascia costiera o per interessi connessi;
b) collaborazione con le autorità competenti di altro Stato membro per la prevenzione e la salvaguardia delle zone marittime e costiere dai pericoli connessi al trasporto delle merci pericolose o inquinanti.
I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
I regolamenti di cui al presente articolo possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche e modalità di applicazione.

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