Legge del 1992 numero 91 art. 25


Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge
sono emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto
del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di
Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri degli affari esteri e dell'interno, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia.

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