Legge del 1992 numero 91 art. 9


La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del
Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'interno:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per
nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi
i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque
anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per
almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se
risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della
Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel
territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel
territorio della Repubblica.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il
Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo
straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia,
ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

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