Legge del 1992 numero 91 art. 24


(Il cittadino italiano, in caso di acquisto o riacquisto di
cittadinanza straniera o di opzione per essa, deve darne, entro tre
mesi dall'acquisto, riacquisto o opzione, o dal raggiungimento della
maggiore età, se successivo, comunicazione mediante dichiarazione
all'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, ovvero, se
residente all'estero, all'autorità consolare competente.
Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono soggette alla medesima
disciplina delle dichiarazioni di cui all'articolo 23.
Chiunque non adempia agli obblighi indicati nel comma 1 è
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire
duecentomila a lire duemilioni. Competente all'applicazione della
sanzione amministrativa è il prefetto) (articolo abrogato dall'art. 110 del Dpr 396/2000).

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