Legge del 1992 numero 179 art. 22


DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
1.L'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, è esteso a tutti i comuni. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 1995.
2. I programmi di edilizia agevolata sono localizzati nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ovvero in aree esterne ai predetti piani e perimetrazioni, purchè destinate dallo strumento urbanistico vigente all'edificazione a carattere residenziale. In tale ultimo caso, gli interventi sono convenzionati con i comuni, secondo criteri definiti dalle regioni, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.
(Comma così sostituito dall'art. 1, l. 30 aprile 1999, n. 136)

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