Legge del 1990 numero 223 art. 12


Registro nazionale delle imprese radiotelevisive
È istituito il registro nazionale delle imprese radiotelevisive la cui tenuta è affidata al Garante.
Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro la concessionaria pubblica, i concessionari privati, le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (11), nonché le imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi.
Le modalità per l'iscrizione nel registro, nonché le disposizioni per il suo funzionamento, sono stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 36.
Sono nulli i contratti stipulati tra la concessionaria pubblica, i concessionari privati e le imprese di nazionalità italiana di produzione, di distribuzione dei programmi o concessionarie di pubblicità quando una delle parti contraenti non sia iscritta nel registro nazionale.
Nei casi in cui è costituita in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, la società soggetta all'obbligo di cui al comma 2 è tenuta a chiedere l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese radiotelevisive dei propri soci, ivi comprese società, dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o quote della società che esercita l'impresa, nonché dei soci delle società che comunque la controllano direttamente o indirettamente, con l'indicazione del numero delle azioni o dell'entità delle quote da essi possedute. L'obbligo di iscrizione si applica ai soci costituiti da persone fisiche qualora possiedano almeno il 2 per cento delle azioni o quote della società che esercita l'impresa radiotelevisiva, delle società alle quali sono intestate azioni o quote della società che esercita l'impresa ovvero della società che comunque la controllano direttamente o indirettamente.)
Alle imprese di produzione o di distribuzione di programmi o concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi privati si applicano le norme di cui al comma 2 dell'articolo 17 (11/a) L'art. 1, L. 31 luglio 1997, n. 249, riportata al n. C/LXXII, ha abrogato tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive, ivi comprese quelle contenute nel presente articolo.

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