Legge del 1990 numero 146 art. 18


(Omissis) )( Sostituisce i commi ottavo e nono dell'art. 6, L. 29 marzo 1983, n. 93).
In deroga all'articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di Stato.

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