Legge del 1985 numero 281 art. 17


(omissis).
Le disposizioni transitorie di cui all' art. 12, quarto comma, della legge 23 marzo 1983, n. 77, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data nei confronti delle operazioni già in corso all' entrata in vigore della legge 23 marzo 1983, n. 77, si applicano gli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 281 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti