Legge del 1985 numero 281 art. 20


(omissis).
Il Ministro del tesoro e la Commissione nazionale per le società e la borsa, nell' ambito delle rispettive competenze, prestano alle autorità degli Stati membri delle Comunità europee, competenti all' ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale di borsa, la necessaria cooperazione, a tal fine comunicando e ricevendo le informazioni richieste. E' abrogato l' art. 13 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

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