Legge del 1978 numero 392 art. 67


Contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA
1. I contratti di locazione di cui all'articolo 27 in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e soggetti a proroga secondo la legislazione vigente si considerano prorogati ed hanno la seguente durata:
a) anni 4, i contratti stipulati prima del 31 dicembre 1964 (Vedi, ora l'art. 15-bis, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9. L'art. 2, L. 25 luglio 1984, n. 377 ha disposto una ulteriore proroga dei contratti di cui alla lettera a) al 31 dicembre 1984. Vedi, inoltre, l'art. 1, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12;
b) anni 5, i contratti stipulati tra il 1° gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973 (Vedi, ora l'art. 15-bis, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9. L'art. 2, L. 25 luglio 1984, n. 377 ha disposto una ulteriore proroga dei contratti di cui alla lettera a) al 31 dicembre 1984. Vedi, inoltre, l'art. 1, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12;
c) anni 6, i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973 (Vedi, ora l'art. 15-bis, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9. L'art. 2, L. 25 luglio 1984, n. 377 ha disposto una ulteriore proroga dei contratti di cui alla lettera a) al 31 dicembre 1984. Vedi, inoltre, l'art. 1, D.L. 7 febbraio 1985, n. 12.
2. La durata di cui sopra decorre dal giorno e dal mese, successivi alla entrata in vigore della presente legge, corrispondenti a quelli di scadenza previsti nel contratto di locazione; ove tale determinazione non sia possibile, dallo stesso giorno di entrata in vigore della presente legge.
3. È in facoltà delle parti di stipulare anche prima della scadenza sopra prevista un nuovo contratto di locazione secondo le disposizioni del capo II, titolo I, della presente legge.

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