Legge del 1978 numero 392 art. 57


ESENZIONI FISCALI ED ONORARI PROFESSIONALI
1. Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle controversie in materia di locazione il cui valore non eccede le lire 600.000, nonché i provvedimenti di cui all'articolo 44, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla metà.
2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
(Così sostituito dall'art. 6, L. 30 luglio 1984, n. 399.)

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