Legge del 1977 numero 513 art. 9


Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei programmi costruttivi previsti dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166 (18/c), e dall'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376 (18/a), convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'aggiudicazione dell'appalto delle opere con offerte in aumento, per revisione di prezzi e per lavori che si rendano necessari in corso d'opera, è autorizzata l'utilizzazione dei fondi disponibili sul conto corrente istituito dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1975 n. 166 (18/c), che risultino eccedenti rispetto alle necessità di finanziamento assicurate dalle lettere a) e c) del predetto articolo 6.

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