Legge del 1977 numero 513 art. 11


I fondi stanziati in bilancio ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito dall'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, a sua volta sostituito dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 261, destinati, alla realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto, possono essere utilizzati, previa unica delibera del Comitato per l'edilizia residenziale, su parere della regione Marche, anche per interventi sul patrimonio edilizio esistente mediante la concessione di contributi nella spesa effettiva occorrente per la riparazione o la ricostruzione di alloggi già di proprietà dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, comunque ceduti al sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto disposto dagli articoli 6, lettera d) e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonché per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dagli IACP.
I fondi destinati agli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti al comma precedente sono trasferiti sui capitoli della spesa del Ministero dei lavori pubblici afferenti la concessione dei contributi previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dagli IACP.
I fondi destinati alla realizzazione di nuovi programmi costruttivi sono utilizzati con le procedure previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, previo versamento nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 5, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
A valere sui fondi attribuiti alla regione Marche in base al successivo articolo 16 è autorizzata la concessione di una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno e di lire 100 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata per il completamento del programma costruttivo di alloggi finanziato con la sovvenzione concessa ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

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