Legge del 1977 numero 513 art. 15


Le categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad esaurimento istituito in applicazione dell'articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per il personale degli enti edilizi disciolti trasferito presso il Ministero dei lavori pubblici, sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 1975. I relativi posti sono portati in aumento alle dotazioni delle varie carriere.
Nell'ambito della dotazione organica della carriera direttiva del quadro speciale sono istituite, con effetto dal 1° gennaio 175, le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione per un numero di posti di dieci unità da ripartire in parti uguali.
L'inquadramento è riservato al personale in possesso, alla data di trasferimento, della qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione con anzianità, nell'ente di provenienza, di anni dieci di carriera alla data del 31 dicembre 1970.
L'ordine di ruolo è determinato dalla maggiore anzianità di qualifica e di carriera.
La promozione a direttore di divisione, inoltre, può essere conferita, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati con quattro anni di anzianità nella qualifica di direttore di sezione e dieci anni nella carriera alla data del 31 dicembre 1970.
La promozione ad ispettore generale si consegue a norma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al terzo comma del presente articolo può conseguire, sino al 31 dicembre 1980, la nomina alla qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali del Ministero dei lavori pubblici di cui alla tabella X allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti della riserva prevista dal terzo comma dell'articolo 62 del citato decreto.
Per la determinazione dei quadri della tabella X ai quali il personale medesimo può accedere si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su parere conforme del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza delle funzioni.
Al restante personale della carriera direttiva del quadro speciale ad esaurimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

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