Legge del 1977 numero 513 art. 22


TITOLO III
Canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica

Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge è elevato, se inferiore, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge:
a L. 5.000 mensili per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
a L. 3.500 mensili per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Il canone minimo di locazione è determinato, per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, in L. 7.000 e in L. 5.000 mensili a vano convenzionale, rispettivamente per il primo e il secondo gruppo di regioni di cui al comma precedente.
Restano fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli IACP qualora il loro ammontare sia superiore a quello derivante dell'applicazione del presente articolo, salvo ogni diversa determinazione dei predetti istituti.
Il canone di locazione di cui ai primi due commi del presente articolo corrisponde all'importo complessivo delle quote di cui alle lettere a), b), e c) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Il canone di locazione di cui al primo comma, per gli alloggi la cui data di ultimazione sia anteriore di oltre 10 anni a quella di entrata in vigore della presente legge, è ridotto dell'1 per cento per ciascuno dei precedenti anni fino ad un massimo del 40 per cento.
Qualora siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o di risanamento degli alloggi, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali interventi.
Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti può essere ridotto:
a) fino ad un massimo del 15 per cento per gli alloggi sprovvisti di servizi igienici essenziali interni;
b) fino ad un massimo del 5 per cento per gli alloggi privi dell'impianto di riscaldamento.
Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti è, a richiesta dell'assegnatario, ridotto del 25 per cento qualora:
a) il reddito annuo complessivo relativo all'anno precedente quello della richiesta dell'assegnatario derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, determinato ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS per la generalità dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da 1 a 2 componenti;
b) il reddito annuo, come sopra determinato, non superi il limite di cui alla precedente lettera a) aumentato di un quarto per ogni componente oltre i primi due fini ad un massimo di 4 componenti.
Su richiesta dell'assegnatario il canone di locazione non può essere superiore a L. 5.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo familiare complessivo, di cui alla lettera a) dell'ottavo comma, non superi la pensione minima dell'INPS per la generalità dei lavoratori.
Ai fini dell'applicazione dei due commi precedenti si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario, oltre alle persone indicate nell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, del 30 dicembre 1972, n. 1035, i conviventi in forma continuativa a qualunque titolo.
Al canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo si aggiunge la quota di cui alla lettera d) dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Le disposizioni dei commi precedenti rimangono in vigore in ciascuna regione, ivi comprese quelle a statuto speciale qualora non abbiano adottato un proprio provvedimento legislativo sui canoni di locazione per l'edilizia residenziale pubblica, fino al momento dell'effettiva applicazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
L'assegnatario per il quale ricorra la condizione della revoca di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, può richiedere al presidente dell'istituto autonomo case popolari competente di occupare l'abitazione a titolo di locazione.
Il presidente dell'istituto autonomo case popolari accoglie la richiesta e la locazione è regolata dalle norme sulla disciplina della locazione degli immobili urbani a partire dalla data della ioro entrata in vigore. In via transitoria, si applica un canone pari al doppio di quello determinato ai sensi del presente articolo.

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