Legge del 1975 numero 400 art. 4



A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di lire 50 mila previsto dal secondo comma dell'articolo 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , è elevato, anche per le procedure di liquidazione già iniziate, a lire 2 milioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1975 numero 400 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti